Art. 8.

      1. All'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono premesse le seguenti

 

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parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,», le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista» e dopo la parola: «centralinista» sono inserite le seguenti: «o di operatore».